L’oggetto della professione di biologo nutrizionista è stabilito dalla Legge 396/67, che all’art. 3 (lettera b) attribuisce al biologo la “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante”.
Per svolgere la professione di biologo nutrizionista è necessaria l’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez. A e non è necessaria la specializzazione in Scienze della alimentazione, conseguita dopo la laurea, in quanto considerata un titolo culturale al pari di un Master.
Tali competenze vengono ribadite ulteriormente dal D.P.R. 328/2001.
Quindi il biologo nutrizionista può a buon diritto aprire un proprio studio professionale ed ivi fornire quelle indicazioni dietologiche che i singoli casi richiederanno, ovvero operare presso strutture pubbliche, sempre in piena autonomia professionale.
Tutta la legislazione sopra citata porta alla considerazione che il biologo nutrizionista è l’unico professionista a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete.
Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza sia in condizioni fisiologiche che patologiche.
Va ricordato che il recente Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica ammette tanto i laureati in Medicina e Chirurgia, quanto i laureati in Biologia alle scuole di specializzazione con percorso formativo che consente l’acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali per la valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni nutritivi dell’uomo.
Per cui il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico.
Per informazioni o per esporre la tua problematica puoi scrivermi oppure chiamarmi direttamente al numero 349 5823384.
Fonti: Ordine Nazionale dei Biologi (www.onb.it)